Art. 4.

      1. Agli interventi di cui all'articolo 1 si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea vigente per gli appalti pubblici.
      2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità a cui devono attenersi i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla medesima legge, per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, quantitativo e qualitativo, degli interventi.